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NASpI e condizionalità

Ultimo aggiornamento 26-02-2024

NASpI

La NASpI – Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego – è un’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS e introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22. Lo scopo della misura è di fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, i quali – salvo alcune eccezioni – hanno perso involontariamente la propria occupazione. La NASpI è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli pubblici a tempo indeterminato e (della gran parte) degli operai agricoli1.

Beneficiari
Per poter beneficiare della misura il lavoratore:

Possono fare richiesta della NASpI anche i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa o che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito di una procedura obbligatoria di conciliazione ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966.

Indennità
L’indennità NASpI è corrisposta mensilmente ed ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Il calcolo della misura tiene conto della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore nel periodo che ha preceduto la richiesta. Non può comunque essere superiore ai 1300 euro mensili ed è pari al 75 % della retribuzione del lavoratore se quest’ultima non è superiore ai 1.195 euro. Se la retribuzione del lavoratore supera il predetto importo, oltre al 75% sulla stessa, viene riconosciuto un importo aggiuntivo pari al 25% della differenza tra la retribuzione e 1.195 euro.

Domanda
La domanda di NASpI deve essere presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. E’ corrisposta a partire dall’ottavo giorno della cessazione del rapporto o dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda se posteriore.

Compatibilità
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 22/2015, la NASpI è compatibile

  1. con un rapporto di lavoro subordinato in due casi:
    - conservazione dell’indennità => se chi percepisce la NASpI instaura un rapporto di lavoro con reddito annuo inferiore alla soglia di imposizione fiscale (pari ad euro 8.500,00);
    - sospensione dell’indennità fino a 6 mesi => se chi percepisce la NASpI instaura un rapporto di lavoro il cui reddito è, invece, superiore alla soglia di imposizione fiscale. Superati i 6 mesi si decade dalla NASpI;
  2. con un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa:
    - chi percepisce la NASpI, se intraprende un’attività autonoma o di impresa con reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui al D.P.R. 917/1986, deve informare l’I.N.P.S. entro un mese dall’inizio dell’attività.

Incentivo all’autoimprenditorialità
Il lavoratore che presenta i requisiti descritti al punto 2 può chiedere l’erogazione della NASpI a cui ha diritto in un’unica soluzione allo scopo di intraprendere un’attività lavorativa autonoma o di impresa.

DIS-COLL
L’art. 15 del D.Lgs. 22/2015 prevede un’indennità di disoccupazione a favore di determinati lavoratori non subordinati (rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti e dottorandi di ricerca).

Condizionalità

La NASpI non è una soltanto una prestazione sociale di sostegno al reddito, in quanto la sua erogazione dipende – è appunto condizionata – dall’impegno diretto del lavoratore beneficiario che è tenuto rispettare una serie di veri e propri obblighi. Al lavoratore che percepisce la NASpI è richiesta, quindi, la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Tra i servizi competenti, oltre agli operatori accreditati, il Centro per l’impiego svolge un ruolo di primo piano, non solo per l’erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, ma anche per l’esclusiva funzione di accertamento dei c.d. eventi di condizionalità. Spetta infatti al Centro per l’Impiego verificare l’effettiva partecipazione del lavoratore e, in caso di assenze ingiustificate, adottare i relativi provvedimenti sanzionatori che possono portare fino alla perdita dell’indennità NASpI e dello stato di disoccupazione.

Il giustificato motivo
E’ possibile giustificare l’assenza all’appuntamento fissato con i servizi competenti (CPI o operatori accreditati) solo in presenza di un serio impedimento. Si tratta di situazioni, sempre documentate, che ricorrono, per es., in caso di stato di malattia o di infortunio (per tutte le ipotesi si veda 2 ). Il giustificato motivo deve essere comunicato e documentato al servizio competente entro la data dell’appuntamento (e in ogni caso entro e non oltre il giorno successivo allo stesso).

Le sanzioni
In caso di mancata presentazione e partecipazione alle convocazioni e alle attività concordate con i servizi competenti, spetta al Centro per l’impiego, come sopra anticipato, applicare le relative sanzioni che consistono, inizialmente, nella riduzione dell’indennità NASpI fino a portare alla sua perdita definitiva (decadenza). Il D.Lgs. 150/2015 prevede, in generale, le seguenti sanzioni:

Il ricorso
E’ possibile proporre ricorso contro il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’Impiego, oltreché al T.A.R. competente per territorio, al Comitato per i ricorsi di condizionalità di Anpal entro 30 giorni dal ricevimento della sanzione sia per motivi di merito che di legittimità (per maggiori informazioni, consultare la pagina a ciò dedicata di Anpal).

 

1 Dal 1 gennaio 2022 possono richiedere la NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato di cooperative o loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

2 Ai sensi della nota del 04/03/2016 n. 39/0003374 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le ipotesi di “giustificato motivo” ricorrono in caso di:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Allegati: